Art. 525
Condizione e tempo dell’intervento
[Possono intervenire a norma dell’articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.]
Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.
Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi 20.000 euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529.
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