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Art. 526

Facoltà dei creditori intervenuti

I creditori intervenuti a norma dell’articolo 525 partecipano all’espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474], possono provocarne i singoli atti [Codice di procedura civile 500, 524, 527, 528, 564].

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