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Art. 527

Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione

[Ai creditori intervenuti a norma dell’articolo 525 secondo e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, all’udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l’esistenza di altri beni del debitore, utilmente pignorabili [Codice di procedura civile 513] e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474] o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione [Codice di procedura civile 524, 526, 528].

Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all’invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione [Codice di procedura civile 541, 542].]

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