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Art. 528

Intervento tardivo

I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione [Codice di procedura civile 541], concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza [Codice di procedura civile 524, 526].

I creditori che hanno un diritto di prelazione [Codice civile 2741] sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione [Codice civile 2745; Codice di procedura civile 510].

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