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Art. 529

Istanza di assegnazione o di vendita

Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474] possono chiedere la distribuzione del danaro [Codice di procedura civile 494, 495] e la vendita di tutti gli altri beni [Codice civile 2795; Codice di procedura civile 498, 553, 685].

Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l’assegnazione [Codice civile 1474, 1992; Codice di procedura civile 505].

Al ricorso si deve unire il certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati [Codice civile 2755].

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