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Art. 88

Dovere di lealtà e di probità

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità [Codice di procedura civile 116, 175, 404].

In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

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