Art. 89

Espressioni sconvenienti od offensive

Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.

Il giudice, in ogni stato della istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale [Codice civile 2059; Codice penale 185, 598] sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa.

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