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Art. 681

Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa

[Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza [Codice di procedura civile 673], fissa l’udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.

Quando il sequestro è stato concesso con decreto in corso di causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione [Codice di procedura civile 677], deve domandare al giudice la fissazione dell’udienza per la trattazione di cui al comma precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il termine perentorio [Codice di procedura civile 153] per la notificazione del decreto stesso e di quello di autorizzazione.

Se il sequestro è stato concesso, a norma dell’articolo 673 ultimo comma, in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente.]

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