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Capo III – Dei procedimenti cautelari

Sezione I – Dei procedimenti cautelari in generale

Art. 669-bis

Forma della domanda

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.

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Art. 669-ter

Competenza anteriore alla causa

Prima dell’inizio della causa di merito [Codice di procedura civile 163] la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

Se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.

Se il giudice italiano non è competente [Codice di procedura civile 3, 4] a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio [Codice di procedura civile 168; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 72, 73] e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale [o al pretore dirigente] il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento [Codice di procedura civile 168-bis].

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Art. 669-quater

Competenza in corso di causa

Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore [Codice di procedura civile 174] oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso [Codice di procedura civile 295] o interrotto [Codice di procedura civile 299], al presidente, il quale provvede ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 669-ter.

Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.

In pendenza dei termini per proporre l’impugnazione [Codice di procedura civile 325] la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell’articolo 669-ter.

Il terzo comma dell’articolo 669-ter si applica altresì nel caso in cui l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l’applicazione del comma 2 dell’articolo 316 del codice di procedura penale.

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Art. 669-quinquies

Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale

Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali [Codice di procedura civile 806, 808, 816] o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

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Art. 669-sexies

Procedimento

Il giudice, sentite le parti [Codice di procedura civile 101] omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza [Codice di procedura civile 134] all’accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto [Codice di procedura civile 135] motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione [Codice di procedura civile 137] del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

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Art. 669-septies

Provvedimento negativo

L’ordinanza [Codice di procedura civile 134] di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda [Codice di procedura civile 669-bis]. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese [Codice di procedura civile 91] del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva.

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Art. 669-octies

Provvedimento di accoglimento 

L’ordinanza [Codice di procedura civile 134] di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio [Codice di procedura civile 152, 153] non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione [Codice di procedura civile 136; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 45].

Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.

L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

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Art. 669-nonies

Inefficacia del provvedimento cautelare

Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio [Codice di procedura civile 152, 153] di cui all’articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue [Codice di procedura civile 306] il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’è contestazione, con ordinanza [Codice di procedura civile 134] avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all’articolo 669-decies.

Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all’articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

1) se la parte che l’aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale [Codice di procedura civile 796, 800] entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

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Art. 669-decies

Revoca e modifica

Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza [Codice di procedura civile 134] il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale [Codice di procedura civile 75] i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.

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Art. 669-undecies

Cauzione

Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all’istante, valutata ogni circostanza, una cauzione [Codice di procedura civile 119; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86] per l’eventuale risarcimento dei danni.

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Art. 669-duodecies

Attuazione

Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza [Codice di procedura civile 134] i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

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Art. 669-terdecies

Reclamo contro i provvedimenti cautelari

Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.

Il reclamo [contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello] contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d’appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d’appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 134, 177] con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione [Codice di procedura civile 119; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86].

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Art. 669-quaterdecies

Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L’articolo 669-septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.

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Sezione II – Del sequestro

Art. 670

Sequestro giudiziario

Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario [Codice di procedura civile 547, 609, 818]:

1. di beni mobili o immobili [Codice civile 812], aziende [Codice civile 2555] o altre universalità di beni [Codice civile 816], quando ne è controversa la proprietà [Codice civile 832] o il possesso [Codice civile 1140; Codice di procedura civile 704], ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea [Codice di procedura civile 685];

2. di libri, registri [Codice civile 2214], documenti, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione [Codice civile 2711; Codice di procedura civile 210], ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea [Codice di procedura civile 65, 685, 687].

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Art. 671

Sequestro conservativo

Il giudice, su istanza del creditore [Codice di procedura civile 77] che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo [Codice civile 1216, 1997, 2693, 2764, 2769, 2793, 2902, 2905, 2906] di beni mobili o immobili [Codice di procedura civile 678, 679, 684] del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento [Codice di procedura civile 513, 514, 545, 558, 685].

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Art. 672

Sequestro anteriore alla causa

[L’istanza di sequestro si propone con ricorso [Codice di procedura civile 125] al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito [Codice di procedura civile 8, 18], oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.

Se competente per la causa di merito è il conciliatore [Codice di procedura civile 7], l’istanza si propone al pretore.

Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l’istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge [Codice di procedura civile 680, 682].

Il giudice, assunte, quando occorre sommarie informazioni, provvede con decreto motivato [Codice di procedura civile 135] se trattasi di sequestro conservativo [Codice civile 2905; Codice di procedura civile 671], ovvero di sequestro giudiziario [Codice di procedura civile 670] che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili [Codice civile 812], ovvero aziende [Codice civile 2555] o altre universalità di beni [Codice civile 816], provvede con ordinanza, dopo aver sentite le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo nei quali può provvedere con decreto motivato.]

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Art. 673

Sequestro in corso di causa

[Quando vi è causa pendente per il merito, l’istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa [Codice di procedura civile 818].

Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d’appello, l’istanza è proposta all’istruttore oppure, se questi non è ancora designato [Codice di procedura civile 168-bis] o il giudizio è sospeso [Codice di procedura civile 295] o interrotto [Codice di procedura civile 299], al presidente del tribunale o della corte.

Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza può provvedere con decreto motivato.

Se la causa pende davanti al conciliatore, l’istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato.

Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica il terzo comma dell’articolo precedente.]

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Art. 674

Cauzione

[Il giudice tanto col provvedimento che autorizza il sequestro, quanto nel corso della causa di convalida, può imporre all’istante una cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni e per le spese [Codice di procedura civile 119, 478].]

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Art. 675

 Termine d’efficacia del provvedimento

Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.

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Art. 676

Custodia nel caso di sequestro giudiziario

Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode [Codice di procedura civile 65], stabilisce i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione [Codice di procedura civile 119; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86].

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560 [Codice penale 334, 335].

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Art. 677

Esecuzione del sequestro giudiziario

Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti [Codice di procedura civile 581], in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all’articolo 608, primo comma.

L’articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.

Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode [Codice di procedura civile 210].

Al terzo si applica la disposizione dell’articolo 211.

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Art. 678

Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore [Codice di procedura civile 543] o presso terzi [Codice civile 2693; Codice di procedura civile 513]. In quest’ultimo caso il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo è sospeso fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obblighi.

Se il credito è munito di privilegio [Codice civile 2751] sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell’articolo precedente [Codice civile 2769].

Si applica l’articolo 610 se nel corso dell’esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.

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Art. 679

Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili

Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione [Codice civile 2643], del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati [Codice civile 2663, 2693, 2905, 2906].

Per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’articolo 559.

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Art. 680

Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa

[Se il sequestro è stato autorizzato a norma dell’articolo 672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione [Codice di procedura civile 677], deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito e dando notizia dell’adempimento delle attività previste negli articoli 677, 678 e 679.

Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito, davanti al giudice competente per quest’ultima [Codice di procedura civile 7, 18].

Dei successivi atti di esecuzione deve essere data notizia nei quindici giorni dal loro compimento.

Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici della Repubblica, l’istanza di convalida si propone davanti al giudice che ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il quale il sequestro cesserà di avere effetto se la sentenza straniera che ha deciso il merito non è stata resa efficace nella Repubblica [Codice di procedura civile 796].

Il giudice che ha concesso un sequestro relativamente ad una controversia di competenza di un giudice diverso da quello civile ordinario, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta la pronuncia di merito, provvede alla eventuale revoca del sequestro [Codice di procedura civile 818].]

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Art. 681

Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa

[Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza [Codice di procedura civile 673], fissa l’udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.

Quando il sequestro è stato concesso con decreto in corso di causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione [Codice di procedura civile 677], deve domandare al giudice la fissazione dell’udienza per la trattazione di cui al comma precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il termine perentorio [Codice di procedura civile 153] per la notificazione del decreto stesso e di quello di autorizzazione.

Se il sequestro è stato concesso, a norma dell’articolo 673 ultimo comma, in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente.]

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Art. 682

Decisione separata sulla convalida

[Nei casi previsti negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la trattazione del merito richiede una lunga istruzione, può disporre che le questioni relative alla convalida siano decise prima del merito.]

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Art. 683

Inefficacia del sequestro

[Il sequestro perde la sua efficacia [Codice di procedura civile 675] se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, se l’istanza di convalida è rigettata con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324], o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa [Codice di procedura civile 306].

Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato [Codice di procedura civile 125], dichiara con decreto l’inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione [Codice civile 2668, 2693; Codice di procedura civile 96, 679].]

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Art. 684

Revoca del sequestro

Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177], la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate [Codice di procedura civile 119; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86].

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Art. 685

Vendita delle cose deteriorabili

In caso di pericolo di deterioramento delle cose che formano oggetto del sequestro [Codice di procedura civile 670, 671], il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate [Codice di procedura civile 501, 529].

Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

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Art. 686

Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.

Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata [Codice di procedura civile 509].

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Art. 687

Casi speciali di sequestro

Il giudice può ordinare il sequestro [Codice di procedura civile 670] delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione [Codice civile 1208, 1209], quando è controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l’idoneità della cosa offerta [Codice civile 1206].

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Sezione III – Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto

Art. 688

Forma dell’istanza

La denuncia di nuova opera [Codice civile 1171] o di danno temuto [Codice civile 1172] si propone con ricorso al giudice competente a norma dell’articolo 21 [Codice civile 374, n. 5; Codice di procedura civile 125, 311].

Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell’articolo 669-quater.

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Art. 689

Provvedimenti immediati

[Il giudice può dare immediatamente con decreto [Codice di procedura civile 135] i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie informazioni; ma può disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa.

Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi [Codice di procedura civile 258] o ad audizione di testimoni [Codice di procedura civile 244].

Può sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e può richiederli personalmente quando li trova sul luogo.

Può farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini [Codice di procedura civile 61, 191].

Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se è competente [Codice di procedura civile 8], procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.]

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Art. 690

Pronuncia sui provvedimenti immediati

[Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell’articolo precedente, fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé [Codice di procedura civile 313] e stabilisce il termine perentorio [Codice di procedura civile 153] per la notificazione del ricorso e del decreto.

All’udienza, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati [Codice di procedura civile 689] e provvede in ordine alla trattazione della causa a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.]

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Art. 691

Contravvenzione al divieto del giudice

Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l’atto dannoso o di mutare lo stato di fatto [Codice civile 1171, 1172] contravviene all’ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza [Codice di procedura civile 134] che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore [Codice di procedura civile 612; Codice penale 388].

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Sezione IV – Dei procedimenti di istruzione preventiva

Art. 692

Assunzione di testimoni

Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni [Codice civile 2721; Codice di procedura civile 244], le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre [Codice di procedura civile 699], può chiedere che ne sia ordinata l’audizione a futura memoria [Codice di procedura civile 698].

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Art. 693

Istanza

L’istanza si propone con ricorso [Codice di procedura civile 125] al giudice che sarebbe competente per la causa di merito [Codice di procedura civile 7, 18].

In caso d’eccezionale urgenza, l’istanza può anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta.

Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi dell’urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata [Codice di procedura civile 699].

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Art. 694

Ordine di comparizione

Il presidente del tribunale[, il pretore] o il giudice di pace fissa, con decreto [Codice di procedura civile 135], l’udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio [Codice di procedura civile 153] per la notificazione del decreto.

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Art. 695

Ammissione del mezzo di prova

Il presidente del tribunale[, il pretore] o il giudice di pace, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177] e, se ammette l’esame testimoniale, fissa l’udienza per l’assunzione e designa il giudice che deve procedervi [Codice di procedura civile 698].

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Art. 696

Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico [Codice di procedura civile 191] o un’ispezione giudiziale [Codice di procedura civile 118, 258]. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta.

L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.

Il presidente del tribunale[, il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni [Codice di procedura civile 698].

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Art. 696-bis

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

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Art. 697

Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

In caso d’eccezionale urgenza, il presidente del tribunale[, il pretore] o il giudice di pace può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto [Codice di procedura civile 135], dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all’assunzione della prova.

Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all’assunzione.

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Art. 698

Assunzione ed efficacia delle prove preventive

Nell’assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

L’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza [Codice di procedura civile 187], né impedisce la loro rinnovazione, nel giudizio di merito.

I processi verbali [Codice di procedura civile 126, 130] delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia [Codice di procedura civile 744] nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

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Art. 699

Istruzione preventiva in corso di causa

L’istanza di istruzione preventiva [Codice di procedura civile 693] può anche essere proposta in corso di causa e durante l’interruzione [Codice di procedura civile 299] o la sospensione [Codice di procedura civile 295] del giudizio.

Il giudice provvede con ordinanza [Codice di procedura civile 134, 177].

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Sezione V – Dei provvedimenti d’urgenza

Art. 700

Condizioni per la concessione

Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso [Codice di procedura civile 125] al giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito [Codice civile 915].

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Art. 701

Competenza

[È competente a pronunciare sulla domanda il pretore del luogo in cui l’istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso, oppure il giudice istruttore quando vi è causa pendente per il merito [Codice di procedura civile 18].]

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Art. 702

Procedimento

[Nel caso che il provvedimento sia chiesto al pretore, si procede a norma degli articoli 689 e seguenti, in quanto applicabili.

Nel pronunciare il provvedimento il pretore deve in ogni caso fissare un termine perentorio [Codice di procedura civile 153] entro il quale l’istante è tenuto a iniziare il giudizio di merito di cui all’articolo 700.]

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