x

x

Art. 669-duodecies

Attuazione

Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza [Codice di procedura civile 134] i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.