Art. 669-undecies
Cauzione
Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all’istante, valutata ogni circostanza, una cauzione [Codice di procedura civile 119; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86] per l’eventuale risarcimento dei danni.
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