Art. 698
Assunzione ed efficacia delle prove preventive
Nell’assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.
L’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza [Codice di procedura civile 187], né impedisce la loro rinnovazione, nel giudizio di merito.
I processi verbali [Codice di procedura civile 126, 130] delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia [Codice di procedura civile 744] nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.
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