x

x

Art. 690

Pronuncia sui provvedimenti immediati

[Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell’articolo precedente, fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé [Codice di procedura civile 313] e stabilisce il termine perentorio [Codice di procedura civile 153] per la notificazione del ricorso e del decreto.

All’udienza, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati [Codice di procedura civile 689] e provvede in ordine alla trattazione della causa a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.]

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.