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Art. 691

Contravvenzione al divieto del giudice

Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l’atto dannoso o di mutare lo stato di fatto [Codice civile 1171, 1172] contravviene all’ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza [Codice di procedura civile 134] che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore [Codice di procedura civile 612; Codice penale 388].

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