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Art. 689

Provvedimenti immediati

[Il giudice può dare immediatamente con decreto [Codice di procedura civile 135] i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie informazioni; ma può disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa.

Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi [Codice di procedura civile 258] o ad audizione di testimoni [Codice di procedura civile 244].

Può sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e può richiederli personalmente quando li trova sul luogo.

Può farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini [Codice di procedura civile 61, 191].

Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se è competente [Codice di procedura civile 8], procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.]

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