Art. 689
Provvedimenti immediati
[Il giudice può dare immediatamente con decreto [Codice di procedura civile 135] i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie informazioni; ma può disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa.
Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi [Codice di procedura civile 258] o ad audizione di testimoni [Codice di procedura civile 244].
Può sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e può richiederli personalmente quando li trova sul luogo.
Può farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini [Codice di procedura civile 61, 191].
Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se è competente [Codice di procedura civile 8], procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.]