Art. 688
Forma dell’istanza
La denuncia di nuova opera [Codice civile 1171] o di danno temuto [Codice civile 1172] si propone con ricorso al giudice competente a norma dell’articolo 21 [Codice civile 374, n. 5; Codice di procedura civile 125, 311].
Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell’articolo 669-quater.
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