Art. 687
Casi speciali di sequestro
Il giudice può ordinare il sequestro [Codice di procedura civile 670] delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione [Codice civile 1208, 1209], quando è controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l’idoneità della cosa offerta [Codice civile 1206].
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