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Art. 669-septies

Provvedimento negativo

L’ordinanza [Codice di procedura civile 134] di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda [Codice di procedura civile 669-bis]. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese [Codice di procedura civile 91] del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva.

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