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Art. 669-sexies

Procedimento

Il giudice, sentite le parti [Codice di procedura civile 101] omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza [Codice di procedura civile 134] all’accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto [Codice di procedura civile 135] motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione [Codice di procedura civile 137] del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

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