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Art. 678

Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore [Codice di procedura civile 543] o presso terzi [Codice civile 2693; Codice di procedura civile 513]. In quest’ultimo caso il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo è sospeso fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obblighi.

Se il credito è munito di privilegio [Codice civile 2751] sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell’articolo precedente [Codice civile 2769].

Si applica l’articolo 610 se nel corso dell’esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.

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