Art. 677
Esecuzione del sequestro giudiziario
Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti [Codice di procedura civile 581], in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all’articolo 608, primo comma.
L’articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode [Codice di procedura civile 210].
Al terzo si applica la disposizione dell’articolo 211.
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