Art. 676

Custodia nel caso di sequestro giudiziario

Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode [Codice di procedura civile 65], stabilisce i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione [Codice di procedura civile 119; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86].

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560 [Codice penale 334, 335].

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