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Art. 679

Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili

Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione [Codice civile 2643], del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati [Codice civile 2663, 2693, 2905, 2906].

Per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’articolo 559.

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