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Art. 685

Vendita delle cose deteriorabili

In caso di pericolo di deterioramento delle cose che formano oggetto del sequestro [Codice di procedura civile 670, 671], il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate [Codice di procedura civile 501, 529].

Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

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