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Art. 684

Revoca del sequestro

Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177], la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate [Codice di procedura civile 119; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86].

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