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Art. 683

Inefficacia del sequestro

[Il sequestro perde la sua efficacia [Codice di procedura civile 675] se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, se l’istanza di convalida è rigettata con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324], o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa [Codice di procedura civile 306].

Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato [Codice di procedura civile 125], dichiara con decreto l’inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione [Codice civile 2668, 2693; Codice di procedura civile 96, 679].]

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