Art. 693

Istanza

L’istanza si propone con ricorso [Codice di procedura civile 125] al giudice che sarebbe competente per la causa di merito [Codice di procedura civile 7, 18].

In caso d’eccezionale urgenza, l’istanza può anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta.

Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi dell’urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata [Codice di procedura civile 699].

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