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Art. 695

Ammissione del mezzo di prova

Il presidente del tribunale[, il pretore] o il giudice di pace, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177] e, se ammette l’esame testimoniale, fissa l’udienza per l’assunzione e designa il giudice che deve procedervi [Codice di procedura civile 698].

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