Art. 672
Sequestro anteriore alla causa
[L’istanza di sequestro si propone con ricorso [Codice di procedura civile 125] al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito [Codice di procedura civile 8, 18], oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.
Se competente per la causa di merito è il conciliatore [Codice di procedura civile 7], l’istanza si propone al pretore.
Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l’istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge [Codice di procedura civile 680, 682].
Il giudice, assunte, quando occorre sommarie informazioni, provvede con decreto motivato [Codice di procedura civile 135] se trattasi di sequestro conservativo [Codice civile 2905; Codice di procedura civile 671], ovvero di sequestro giudiziario [Codice di procedura civile 670] che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili [Codice civile 812], ovvero aziende [Codice civile 2555] o altre universalità di beni [Codice civile 816], provvede con ordinanza, dopo aver sentite le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo nei quali può provvedere con decreto motivato.]