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Art. 671

Sequestro conservativo

Il giudice, su istanza del creditore [Codice di procedura civile 77] che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo [Codice civile 1216, 1997, 2693, 2764, 2769, 2793, 2902, 2905, 2906] di beni mobili o immobili [Codice di procedura civile 678, 679, 684] del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento [Codice di procedura civile 513, 514, 545, 558, 685].

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