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Art. 670

Sequestro giudiziario

Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario [Codice di procedura civile 547, 609, 818]:

1. di beni mobili o immobili [Codice civile 812], aziende [Codice civile 2555] o altre universalità di beni [Codice civile 816], quando ne è controversa la proprietà [Codice civile 832] o il possesso [Codice civile 1140; Codice di procedura civile 704], ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea [Codice di procedura civile 685];

2. di libri, registri [Codice civile 2214], documenti, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione [Codice civile 2711; Codice di procedura civile 210], ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea [Codice di procedura civile 65, 685, 687].

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