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Art. 669-quater

Competenza in corso di causa

Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore [Codice di procedura civile 174] oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso [Codice di procedura civile 295] o interrotto [Codice di procedura civile 299], al presidente, il quale provvede ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 669-ter.

Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.

In pendenza dei termini per proporre l’impugnazione [Codice di procedura civile 325] la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell’articolo 669-ter.

Il terzo comma dell’articolo 669-ter si applica altresì nel caso in cui l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l’applicazione del comma 2 dell’articolo 316 del codice di procedura penale.

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