Art. 669-ter
Competenza anteriore alla causa
Prima dell’inizio della causa di merito [Codice di procedura civile 163] la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.
Se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.
Se il giudice italiano non è competente [Codice di procedura civile 3, 4] a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio [Codice di procedura civile 168; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 72, 73] e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale [o al pretore dirigente] il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento [Codice di procedura civile 168-bis].