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Art. 369

Deposito del ricorso

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena di improcedibilità [Codice di procedura civile 375, 381, 387], nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti [Codice di procedura civile 330, 370] contro le quali è proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:

1. il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

2. copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’articolo 362;

3. la procura speciale, se questa è conferita con atto separato [Codice di procedura civile 83, 365];

4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d’ufficio [Codice di procedura civile 168]; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 135, 137].

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