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Art. 368

Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto

Nel caso previsto nell’articolo 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato [Codice di procedura civile 362, n. 2].

Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo [o davanti a un pretore], oppure al procuratore generale presso la Corte d’appello, se pende davanti alla corte.

Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende [Codice di procedura civile 295, 298] il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.

La Corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso [Codice di procedura civile 362] a cura della parte più diligente nel termine perentorio [Codice di procedura civile 153] di trenta giorni dalla notificazione del decreto [Codice di procedura civile 307, 310, 374, 382, 386].

Si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo precedente.

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