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Art. 389

Domande conseguenti alla cassazione

Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione [Codice di procedura civile 336] si propongono al giudice di rinvio [Codice di procedura civile 392] e, in caso di cassazione senza rinvio [Codice di procedura civile 382], al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

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