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Art. 390

Rinuncia

La parte può rinunciare al ricorso principale [Codice di procedura civile 360] o incidentale [Codice di procedura civile 371] finché non sia cominciata la relazione all’udienza [Codice di procedura civile 379], o sino alla data dell’adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter.

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto [Codice di procedura civile 84].

L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

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