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Art. 793

Convocazione dei creditori

Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell’articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l’udienza di comparizione dell’acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti [Codice civile 2899], e stabilisce il termine perentorio [Codice di procedura civile 153] entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell’acquirente.

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