Art. 794

Provvedimenti del giudice

Alla udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo [Codice civile 2664] dell’acquirente che ha chiesto la liberazione [Codice di procedura civile 792], e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.

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