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CAPO II – ESECUZIONE ALL’ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

Note introduttive

Le norme del Capo II regolano l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane.

Si segnala che il D. Lgs. 149/2017 ha apportato al riguardo varie modifiche introdotto nuove disposizioni.

Si attribuisce anzitutto al PM la facoltà di sollecitare il Ministro della giustizia all’esecuzione (art. 742).

Si prescrive che l’esecuzione stessa è subordinata alla condizione di non contrastare con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano (art. 642).

Si inserisce il nuovo art. 742-bis che affida al Ministro della giustizia poteri di vigilanza sull’osservanza delle condizioni eventualmente poste per l’esecuzione all’estero di sentenze delle quali è stato chiesto il riconoscimento.

Si estendono alla procedura decisionale della corte di appello le modalità semplificate previste dall’art. 734 (art. 743).

Si limita l’impugnazione per cassazione della sentenza della corte di appello ai soli casi di violazione di legge e si legittima a tale impugnazione anche il difensore del condannato (art. 743).

 

Rassegna giurisprudenziale

N.B: in larga parte, dato il breve tempo decorso dalla riforma del 2017, le decisioni riportate non tengono ovviamente conto delle modifiche da questa introdotte. Per la stessa ragione, non si sono ancora formati indirizzi interpretativi significativi su alcune delle disposizioni in esame.

Art. 742 - Poteri del ministro della giustizia e presupposti dell’esecuzione all’estero

1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall’articolo 709 comma 2, il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede l’esecuzione all’estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero, sempre che non contrasti con i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

2. L’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l’esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale.

3. L’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l’estradizione è stata negata o non è comunque possibile.

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Art. 742-bis - Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero

1. Il Ministro della giustizia vigila sull’osservanza delle condizioni eventualmente poste per l’esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.

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Art. 743 - Deliberazione della corte di appello

1. La domanda di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro della giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello.

2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall’articolo 127, nei termini di cui all’articolo 734.

3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all’autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all’estero, il consenso può essere prestato davanti all’autorità consolare italiana ovvero davanti all’autorità giudiziaria dello Stato estero.

4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore generale presso la corte di appello, dell’interessato e del difensore.

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Art. 744 - Limiti dell’esecuzione della condanna all’estero

1. In nessun caso il Ministro della giustizia può domandare l’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. 

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Art. 745 - Richiesta di misure cautelari all’estero

1. Se è domandata l’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all’estero, il Ministro della giustizia ne richiede la custodia cautelare.

2. Nel domandare l’esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.

2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l’identificazione e la ricerca di beni che si trovano all’estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro.

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Art. 746 - Effetti sull’esecuzione nello Stato

1. L’esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.

2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente espiata.

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