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Art. 742-bis - Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero

1. Il Ministro della giustizia vigila sull’osservanza delle condizioni eventualmente poste per l’esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.

Rassegna giurisprudenziale

Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero (art. 742-bis)

Non risultano decisioni in termini nel sito web istituzionale della Corte di cassazione.