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Art. 743 - Deliberazione della corte di appello

1. La domanda di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro della giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello.

2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall’articolo 127, nei termini di cui all’articolo 734.

3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all’autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all’estero, il consenso può essere prestato davanti all’autorità consolare italiana ovvero davanti all’autorità giudiziaria dello Stato estero.

4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore generale presso la corte di appello, dell’interessato e del difensore.

Rassegna giurisprudenziale

Deliberazione della corte di appello (art. 743)

La deliberazione dell’AG, prevista dall’art. 743, si inserisce in un complesso procedimento teso alla stipulazione, con il consenso del condannato, di un accordo di cooperazione in materia penale, all’interno del quale al Ministro di Grazia e Giustizia sono riservate le valutazioni discrezionali e di opportunità riguardanti l’esecuzione all’estero della pena, mentre alla corte di appello è affidato il controllo di legalità di tale accordo attraverso la verifica dell’osservanza delle condizioni prescritte dalle fonti normative internazionali ed interne (Sez. 1, 2200/1999, richiamata da Sez. 1, 57806/2017).