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Art. 746 - Effetti sull’esecuzione nello Stato

1. L’esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.

2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente espiata.

Rassegna giurisprudenziale

Effetti dell’esecuzione nello Stato (art. 746)

Lo Stato di condanna deve preliminarmente acquisire presso lo Stato di esecuzione le informazioni necessarie circa l’avvenuta, completa espiazione della pena; né può trarre in inganno la locuzione dell’art. 746, che invoca l’“espiazione” per intero della pena perché riferita all’“esecuzione” prevista dal sopracitato paragrafo 2 dell’art. 8 della Convenzione; nel linguaggio convenzionale, per espiazione si intende la conclusione dell’iter procedimentale esecutivo, indipendentemente dall’espiazione effettiva della pena. Infatti, l’art. 12 della stessa Convenzione stabilisce che “ogni parte può accordare la grazia, l’amnistia o la commutazione della pena conformemente alla sua Costituzione o alle sue altre regole giuridiche (Sez. 1, 57806/2016).