x

x

CAPO IV – PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA

Note introduttive

Gli artt. 20/27 disciplinano le procedure da seguire allorché un procedimento sia stato incardinato dinanzi un’AG che non è legittimata ad occuparsene per difetto di giurisdizione o di competenza e gli effetti che conseguono al riconoscimento e all’eliminazione del vizio.

L’indispensabilità di queste procedure deriva dal principio (art. 25 comma 1 Cost.) secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, che sarebbe contraddetto e svuotato se l’ordinamento giuridico tollerasse confusione e arbitri nell’attribuzione delle controversie al giudice cui spetta deciderle.

Al tempo stesso, il principio di economia e non dispersione dei mezzi processuali che riporta da un lato al principio, anch’esso di rango primario (art. 111 comma 2 Cost.), della ragionevole durata del processo e dall’altro alla finalizzazione del processo penale all’accertamento della verità, rende rilevante la salvaguardia, entro i limiti del possibile, delle prove e dei provvedimenti cautelari emessi dal giudice incompetente.

Si comprende bene che il corretto incardinamento del processo, in quanto valore essenziale, è un obiettivo al cui raggiungimento hanno interesse tutte le parti e dunque anche le difese.

Nasce da qui la facoltà, attribuita appunto alle parti, di eccepire il difetto di giurisdizione e l’incompetenza nonché di impugnare le decisioni in ordine a tali questioni.

Al tempo stesso, anche a prescindere dall’eventuale stimolo delle parti, il giudice è titolare di autonomi poteri d’ufficio.

Art. 20 - Difetto di giurisdizione

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all’autorità competente. 

Leggi il commento ->
Art. 21 - Incompetenza

1. L’incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 23 comma 2.

2. L’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1. Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione di incompetenza respinta nell’udienza preliminare.

3. L’incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.

Leggi il commento ->
Art. 22 - Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. L’ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Leggi il commento ->
Art. 23 - Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.

2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l’incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall’articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.

Leggi il commento ->
Art. 24 - Decisioni del giudice di appello sulla competenza

1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell’articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l’incompetenza sia stata eccepita a norma dell’articolo 21 e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.

2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.

Leggi il commento ->
Art. 25 - Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

1. La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.

Leggi il commento ->
Art. 26 - Prove acquisite dal giudice incompetente

1. L’inosservanza delle norme sulla competenza non produce l’inefficacia delle prove già acquisite.

2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell’udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.

Leggi il commento ->
Art. 27 - Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.

Leggi il commento ->