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Art. 22 - Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. L’ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Rassegna giurisprudenziale

Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari (art. 22)

L’incompetenza dichiarata dal GIP ai sensi dell’art 22, comma 1, come stabilito dal successivo comma 2 del medesimo articolo, produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto. Alla dichiarazione di incompetenza pertanto segue la restituzione degli atti al PM procedente, il quale non rimane vincolato dalla decisione, potendo continuare a trattenere il procedimento e rivolgere altre sue richieste a quello stesso giudice, il quale, nel prosieguo, rimarrà libero di considerare la stessa questione della competenza anche nel senso della propria attribuzione e pur a prescindere da qualsiasi sopravvenienza che possa rilevare a tal riguardo (Sez. 1, 28326/2018).

Ai sensi dell’art. 22 l’ordinanza con cui il GIP dichiara la propria incompetenza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto, sicché il PM presso lo stesso giudice può proseguire liberamente le sue indagini (Sez. 6, 9989/2018).

In caso di declaratoria di incompetenza da parte del GUP, ai sensi dell’art. 22, comma 3, con conseguente trasmissione degli atti al PM presso il giudice ritenuto competente, il PM così officiato non può a sua volta investire direttamente della competenza altro ufficio del PM, costituito presso un terzo giudice, ma deve necessariamente investire della questione il proprio GIP (Sez. 1, 1299/1996).

Il procedimento principale non può mai essere pregiudicato da pronunce sulla competenza emesse incidentalmente nel corso delle indagini, poiché, ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 2, la decisione di incompetenza pronunciata dal giudice nel corso delle indagini preliminari e nel contesto di un provvedimento incidentale esplica la propria efficacia allo stato degli atti e con riferimento solo al provvedimento predetto (Sez. 1, 38163/2010).

In tema di dichiarazione d’incompetenza per materia, la trasmissione degli atti direttamente al giudice competente anziché al PM presso quest’ultimo è illegittima soltanto ove si tratti di un PM e di un GUP diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l’azione penale e celebrato l’udienza (Sez. 5, 18710/2013).