x

x

Art. 25 - Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

1. La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.

Rassegna giurisprudenziale

Effetti della decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza (art. 25)

La sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione possa essere in una qualunque sede sindacata. La designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand’anche risulti effettuata in violazione della legge (Sez. 6, 46812/2015).

Il principio secondo cui non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento - salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore si applica anche quando il provvedimento annullato sia un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione (Sez. 1, 1305/2015).

Il giudice di rinvio non può in alcun caso declinare la competenza attribuitagli con la sentenza di annullamento (art. 627 comma 1) poiché il foro cd. commissorio risulta irretrattabile, secondo un principio cardine dell’ordinamento processuale. Esso tende, cioè, a precludere la l’insorgenza di una situazione di contrasto tra la Corte di cassazione e il giudice del rinvio, il quale non può porre in discussione la propria competenza alla cognizione del processo. Questa regola non risulta lesiva del principio del giudice naturale precostituito per legge (art 25 Cost.). Invero, la sentenza emessa dalla Corte di cassazione che designa il giudice di rinvio costituisce titolo legittimante l’organo giudiziario a conoscere del processo nel caso concreto. In ciò risiede la ratio del principio evocato e la preclusione, in sede di rinvio, a discutere del tema di competenza dell’organo all’uopo designato con la sentenza di annullamento pronunziata dalla Corte di cassazione.

Si intende, proprio in attuazione del principio del giudice naturale, rendere operativo un meccanismo che, nel sistema positivo, assicuri la irrevocabilità e la incensurabilità da parte di altro giudice delle decisioni della Corte di cassazione, in funzione della certezza di determinate statuizioni giuridiche. Si tratta, infatti, di decisioni emanate dall’organo, cui la Costituzione e l’ordinamento processuale attribuiscono la funzione di giudice ultimo della legittimità e, in particolare, la funzione “regolatrice” della giurisdizione nonché della competenza degli organi giudiziari (Sez. 1, 53395/2017).

La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore (Sez. 1, 3835/2018).

Alla udienza in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione, regolatrice del conflitto di giurisdizione instaurato tra il giudice ordinario e il giudice militare, è legittimato a partecipare esclusivamente il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione (SU, 18621/2017).