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Art. 26 - Prove acquisite dal giudice incompetente

1. L’inosservanza delle norme sulla competenza non produce l’inefficacia delle prove già acquisite.

2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell’udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.

Rassegna giurisprudenziale

Prove acquisite dal giudice incompetente (art. 26)

La violazione delle regole sulla competenza non produce in ogni caso l’inutilizzabilità della prova per il disposto dell’art. 26 comma 1, che espressamente prevede il principio di conservazione dell’efficacia delle prove assunte dal giudice incompetente (Sez. 4, 34817/2015).

Le prove orali assunte da giudice originariamente incompetente per materia ma a cui la competenza sia stata attribuita, in via retroattiva, per legge sono pienamente utilizzabili, non risultando ad esse applicabile la regola di cui all’art. 26 comma 2 (Sez. 6, 1263/2013).

L’accertamento ad opera del tribunale per i minorenni, a ciò funzionalmente ed incidentalmente competente, della maggiore età dell’imputato determina la prosecuzione del procedimento principale, che era in corso di svolgimento davanti al tribunale ordinario e che era stato soltanto sospeso per l’insorgere del dubbio sull’età dell’imputato, e la piena utilizzabilità dell’attività processuale in precedenza compiuta, mentre l’accertamento della minore età comporta l’affermazione della competenza del tribunale per i minorenni per il procedimento principale e quindi la necessità di una sua trattazione “ex novo” , fatta salva l’applicazione degli artt. 26 e 54 comma 3 (Sez. 4, 10122/2006).

In tema di autorizzazione all’intercettazione di comunicazioni telefoniche disposte ai sensi dell’art. 13 del DL 152/1991, convertito con L. 203/1991, l’emissione del decreto da parte di GIP incompetente è priva di effetti sulla validità del provvedimento stesso poiché vale il principio generale, previsto dall’art. 26 comma 1, per cui l’inosservanza delle norme sulla competenza non produce l’inefficacia delle prove già acquisite. Si tratta di principio generale, conforme al sistema, non derogato nella specifica materia in esame (Sez. 1, 20012/2014).

Le Sezioni Unite (SU, 39618/2001, SU, 29924/2007, SU, 46029/2008, SU 3399/2009) si sono già pronunciate negativamente sulla necessità di un nuovo interrogatorio dell’indagato in conseguenza della riemissione del provvedimento restrittivo emesso da giudice territorialmente incompetente. Nell’esaminare la questione le Sezioni Unite hanno proceduto dal principio di conservazione degli atti compiuti dal giudice incompetente, fissato dall’ art. 26, secondo il quale le prove acquisite in violazione delle norme sulla competenza mantengono piena efficacia a patto che siano state rispettate le regole sulla loro assunzione e della loro funzione.

Hanno, perciò, deciso che il verbale ed il contenuto dell’interrogatorio legittimamente reso al giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente, costituiscono atti pienamente validi, efficaci ed utilizzabili, dei quali il giudice dichiarato competente deve tenere conto nel momento in cui valuta la necessità o l’opportunità di emettere, a carico dello stesso indagato o imputato, una nuova ed autonoma ordinanza applicativa di misura cautelare personale coercitiva o interdittiva. Pertanto l’autonomia dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 27, rispetto a quella emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, è garantita dalla pienezza dei poteri che il giudice esercita nella valutazione della sussistenza dei fatti, dei gravi indizi di colpevolezza dell’indagato e delle esigenze cautelari, senza condizionamento alcuno derivante dalle valutazioni del giudice poi dichiaratosi incompetente.

E’ stato, anche, precisato che il principio secondo cui l’ ordinanza applicativa di misura cautelare ai sensi dell’art. 27, emessa rebus sic stantibus, senza cioè contestazione di fatti nuovi o indizi gravi di colpevolezza o esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento adottato dal giudice incompetente, non perde efficacia per il mancato espletamento di nuovo interrogatorio di garanzia ai sensi dell’art. 294, non confligge con i principi enunciati dalla Corte costituzionale sia con riguardo all’organo che procede, perché non può considerarsi effettuato da organo diverso dal giudice naturale perché il magistrato che ha assunto l’interrogatorio era, in quel momento, il giudice previsto dall’ordinamento e preposto dalla legge all’assunzione dell’atto, sia con riguardo alla funzione dell’interrogatorio, definito il più efficace strumento di tutela avente ad esclusivo oggetto la cautela disposta” nella sentenza 77/1997; ribadendo la necessità della più tempestiva presa di contatto con il giudice della persona arrestata o detenuta, sottolineando che l’affermazione costituzionalmente imposta  di estendere l’interrogatorio anche alla fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento “non comporta soluzioni necessitate quanto al giudice cui affidare il compito di procedere all’interrogatorio ed agli atti da utilizzare a tal fine” nella sentenza 32/1999; sottolineando l’importanza, per la tutela del diritto di difesa, che la discrezionalità del legislatore sia esercitata in modo da assicurare che l’interrogatorio, consista in un colloquio diretto fra la persona destinataria della misura ed il giudice che l’ha adottata, sia specificamente rivolto a consentire a quest’ultimo di verificare la sussistenza o la permanenza delle condizioni poste a base del provvedimento nella sentenza 93/2001 (Sez. 2, 44680/2013).