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Art. 224 - Provvedimenti del giudice

1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.

2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all’esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali.

Rassegna giurisprudenziale

Provvedimenti del giudice (art. 224)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 224 comma 2 nella parte in cui consente che il giudice, nell’ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla legge (Corte costituzionale, sentenza 238/1996).