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Art. 224-bis - Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale

1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

2. Oltre a quanto disposto dall’articolo 224, l’ordinanza di cui al comma 1 contiene a pena di nullità:

a) le generalità della persona da sottoporre all’esame e quanto altro valga ad identificarla;

b) l’indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;

c) l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;

d) l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;

e) l’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;

f) l’indicazione del luogo, del giorno, e dell’ora stabiliti per il compimento dell’atto e delle modalità di compimento.

3. L’ordinanza di cui al comma 1 è notificata all’interessato, all’imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali.

4. Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.

5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.

6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L’uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo o dell’accertamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132, comma 2.

7. L’atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato.

Rassegna giurisprudenziale

Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale (art. 224-bis)

Il prelievo di saliva, avvenuto all’insaputa dell’imputato, mediante l’apprensione di un bicchierino di caffè offerto dalla PG, può essere effettuato ai sensi dell’art. 348  e dunque senza ricorrere ad un provvedimento di perquisizione e sequestro  in quanto l’attività non determina alcuna incidenza sulla sfera della libertà personale dell’interessato, riguardando materiale biologico fisicamente separato dalla persona (Sez. 2, 34214/2018).

I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la “mancanza di un preventivo consenso” dell’interessato (Sez. 4, 4943/2018).

In tema di raccolta di materiale biologico, non è necessario ricorrere alla procedura prevista dall’art. 224-bis se il campione biologico sia stato acquisito in altro modo, con le necessarie garanzie sulla provenienza dello stesso e senza alcun intervento coattivo sulla persona (Sez. 5, 28620/2017).

In occasione dell’esecuzione degli accertamenti previsti dall’art. 186 comma 5 CDS non è richiesto il consenso dell’interessato, diverso ed ulteriore da quello che è previsto in linea generale per l’attività terapeutica. Ciò in quanto il legislatore, nel porre la previsione di cui all’art. 186 comma 5 CDS ha unicamente inteso garantire che gli accertamenti (non necessariamente costituiti dal prelievo ematico, anche perché possono divenire disponibili nel tempo ulteriori metodiche) siano condotti da personale sanitario all’interno di struttura sanitaria.

Ove si tratti di soggetto conducente che, perché rimasto coinvolto in incidente stradale, sia stato sottoposto a cure mediche, non assume alcun rilievo che l’accertamento del tasso alcolemico venga eseguito solo perché richiesto dagli organi della Polizia stradale o per decisione congiunturale o prassi operativa della struttura sanitaria (Sez. 7, 31023/2017).

In tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili sul DNA, il prelievo genetico effettuato con il consenso da parte dell’indagato può avvenire anche in assenza del difensore; ciò in ragione della specifica e limitata finalità dell’atto di prelievo, che non implica speciali competenze tecniche comportanti l’esigenza di osservare precise garanzie difensive, necessarie invece per la successiva attività di valutazione dei risultati (Sez. 5, 12800/2017).

Il combinato disposto degli artt. 359-bis, 224-bis e 224 non indica il necessario ricorso allo strumento della perizia per l’operazione di prelievo coattivo, che si inquadra come attività prodromica ed ancillare rispetto alla successiva analisi tecnica finalizzata alla estrazione del profilo genetico dalla traccia di DNA rinvenibile sul reperto.

Quando l’assunzione dei reperti presenta caratteristiche di complessità tali da rendere opportuno il ricorso a competenze tecniche il PM attiverà i presidi codicistici che governano l’acquisizione della prova scientifica nominando un consulente tecnico “anche” per il prelievo o chiedendo l’incidente probatorio indicato nell’art. 392 comma 2 (Sez. 2, 2476/2015).