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GIUDIZIO IMMEDIATO

Riferimenti alle norme di attuazione

Art. 139 Att: (facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato)

 

Note introduttive

Anche il giudizio immediato rientra nel novero dei procedimenti speciali poiché la sua applicazione comporta il venir meno dell’udienza preliminare.

Esso non attribuisce, al pari del direttissimo, alcuna premialità all’imputato che lo subisce.

L’immediato può essere attivato per impulso del PM sulla base di due distinte sequenze procedimentali.

La prima (preordinata al giudizio immediato ordinario o “tipico”) ha come presupposto iniziale l’apparenza della prova evidente e richiede che l’indagato sia stato interrogato sui fatti dai quali è stata desunta quell’evidenza oppure, essendo stato invitato a presentarsi per rendere l’interrogatorio, abbia omesso di farlo senza essere irreperibile e senza addurre un legittimo impedimento alla presentazione. È imposto in questo caso al PM di presentare la richiesta del rito immediato entro 90 giorni dall’iscrizione del procedimento nel registro delle indagini preliminari.

La seconda (preordinata al cosiddetto giudizio immediato custodiale) richiede che l’indagato sia stato sottoposto a custodia cautelare per il reato per il quale si procede e sia stato definito il procedimento di riesame della misura ovvero sia decorso inutilmente il termine per la proposizione della richiesta. Il termine assegnato in questo caso al PM per la richiesta dell’immediato è di non oltre 180 giorni dall’esecuzione della misura, fatta eccezione per l’eventualità che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

Esiste infine una terza possibilità, questa volta riservata all’imputato, il quale è legittimato a presentare la richiesta di giudizio immediato almeno tre giorni prima dell’udienza preliminare una volta che gli sia stata notificato l’avviso di fissazione della stessa.

Il PM, unitamente alla richiesta del giudizio immediato, trasmette al GIP il fascicolo con la documentazione degli atti di indagine e di quelli compiuti dinanzi allo stesso giudice.

Il GIP decide entro cinque giorni dalla richiesta, disponendo con decreto il giudizio immediato oppure, in caso di rigetto, ordinando la restituzione degli atti al PM. Il rigetto è dovuto allorché, a seguito di una richiesta presentata sul presupposto dell’esecuzione di una misura di custodia cautelare, la relativa ordinanza sia stata revocata o annullata per la sopravvenuta inesistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Una volta notificato il decreto di citazione a giudizio, l’imputato può chiedere entro il termine di legge di essere ammesso al rito abbreviato o al patteggiamento. In assenza di tale richiesta, gli atti sono trasmessi al giudice competente per la fase dibattimentale.

Art. 453 - Casi e modi di giudizio immediato

1. Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l’osservanza delle forme indicate nell’articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.

1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all’articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.

2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

3. L’imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell’articolo 419 comma 5.

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Art. 454 - Presentazione della richiesta del pubblico ministero

1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l’elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall’articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore.

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Art. 455 - Decisione sulla richiesta di giudizio immediato

1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

1-bis. Nei casi di cui all’articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare e’ stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

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Art. 456 - Decreto di giudizio immediato

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell’articolo 429 commi 1 e 2.

2. Il decreto contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444.

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

4. All’imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell’imputato è notificato avviso alla data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

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Art. 457 - Trasmissione degli atti

1. Decorsi i termini previsti dall’articolo 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell’articolo 431, al giudice competente per il giudizio.

2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1, sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’art. 433 comma 2.

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Art. 458 - Richiesta di giudizio abbreviato

1. L’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l’imputato può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice.

2. Il giudice fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall’imputato a norma dell’articolo 419 comma 5.

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